Categoria: Consumatori

  • Richiamo FCA per FIAT 500 con problema alla frizione

    Fiat 500 richiamate da Fca per problemi alla frizione

    TORINO. 18 GIU. Fca richiama diverse Fiat 500 per un problema alla frizione. Il richiamo comunicato da FCA riguarda 16.193 unità Fiat 500 dei modelli prodotti dal 2012 al 2016 con cambio manuale ed è a livello volontario, dato che non sono stati segnalati feriti o incidenti correlati al difetto.

    Il richiamo si riferisce al sistema di rilascio della frizione: FCA comunica che una sua inchiesta interna ha accertato che la corsa della frizione può “superare i parametri di progettazione” al punto che i particolari interessati possono danneggiarsi, con conseguente difficoltà nel cambio di marcia e anche l’interruzione della propulsione, con conseguente arresto non voluto della vettura.

    Le vetture con il motore turbocompresso, ossia la versione 500 Turbo e le Abarth, non sarebbero interessate al richiamo.

    Sarà necessario prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari o ai Concessionari FCA Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione.

    L’intervento, consiste in un sistema di rilascio modificato, che include un “limitatore” di corsa, e un diverso interruttore collegato al pedale della frizione, usato per disinserire il cruise control qualora si agisca sul pedale stesso.

    Leggi l’articolo originale: Richiamo FCA per FIAT 500 con problema alla frizione

  • Email truffa questa volta dal Procuratore, come difendersi

    L’ email truffa giunta in redazione da un fantomatico Procuratore della Repubblica

    GENOVA. 4 GIU. Una nuova, subdola, truffa è stata avviata da ignoti, ma che poi tanto ignoti non sono, come vedremo ai danni degli internauti.

    L’obiettivo è quello di attivare uno script che probabilmente mira a carpire i vostri dati personali o a criptare il vostro pc inserendo ed attivando un un virus, un trojan o un maleware.

    In pratica, ed è stata inviata anche a noi, si riceve un’email a nome della ‘Procura della Repubblica’ con in bella vista il logo della Repubblica italiana intestata al ‘Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario’ nel quale si informa che la persona interessata dall’email è ‘sottoposta ad indagini’.

    Poi la dicitura con due ‘bei’ link “La presente per comunicarLe che il Suo patrimonio immobiliare, così come il Suo conto corrente bancario, verranno posti in arresto con l’accusa di mancato pagamento delle imposte e concorso in riciclaggio di denaro, ad effetto della causa “75374792”. L’arresto entra in vigore dal 2.06.16. Lei potrà prendere visione della causa 75374792 “cliccando sul link

    In questo documento Lei ha la possibilità di trovare informazioni su come ricorrere in appello, il nominativo del giudice inquirente per la causa che La riguarda, la data e il luogo del dibattimento. Nel caso in cui Lei non si presentasse al dibattimento, lo stesso avrà luogo anche in Sua assenza.  In caso di sentenza di condanna, Le verrà confiscata ogni proprietà e rischia una condanna fino a 15 anni di reclusione”…

    I due link sono assolutamente da NON cliccare, pena l’attivazione del virus in questione.

    Si tratta di una mail truffa con una dicitura contraffatta e lo si può capire già dall’intestazione: “Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario”. Semmai dovrebbe esserci scritto “Procura della Repubblica” e poi di quale tribunale si parla? di Genova, Torino, Palermo, Milano?!

    Se ciò, però non bastasse, il sistema più seplice è quello di verificare il destinatario. Ma come si fa? Dipende cosa si usa come sistema di posta elettronica. Il metodo più comune è quello di ‘esportare il messaggio’ in‘sorgente’ (MIME).

    In bella vista comparirà una dicitura che ai più sembrerà di difficile comprensione, ma che, agli addetti al settore, quali informatici, polizia postale ed altri, permette l’identificazione dell’email del vero mittente, il suo IP Address, il server di posta elettronica utilizzato e molto altro.

    Ecco, parzialmente, quanto si può leggere con la versione sorgente dell’email truffa:

    “Return-Path: <[email protected]>

    Delivered-To: [email protected]

    Received: (qmail 25213 invoked by uid 89); 4 Jun 2016 04:32:43 -0000

    Received: from unknown (HELO mxcmd06.ad.aruba.it) (10.10.10.74)

    by mxavas2.ad.aruba.it with SMTP; 4 Jun 2016 04:32:43 -0000

    Received: from mail-in-05.arcor-online.net ([151.189.21.45])… This is a multi-part message in MIME format”.

    Il consiglio è sempre lo stesso NON aprite MAI mail sospette utilizzate validi antivirus e teneteli sempre aggiornati.

    Se avete dei dubbi chiedete a persone serie che si occupano d’informatica ed avvisate la polizia postale. Prima si arriva alla fonte di partenza dell’email, prima cesserà l’attività di questi cyber criminali. (nella foto: l’email truffa giunta in redazione).

    Leggi l’articolo originale: Email truffa questa volta dal Procuratore, come difendersi

  • Usa, Mercedes citata in giudizio per cinque miliardi per pubblicità ingannevole

    Usa, Mercedes citata in giudizio per cinque miliardi per pubblicità ingannevole

    SEATTLE. 2 GIU. Negli Stati Uniti potrebbe scoppiare un nuovo caso simile a quello denominato ‘Dieselgate’ che vedrebbe coinvolta la Mercedes Benz.

    Proprio la casa automobilistica tedesca sarebbe stata citata in giudizio per “pubblicità ingannevole” dallo studio legale statunitense specializzato in class actions Hagens Berman.

    Secondo lo studio legale, le promesse pubblicitarie della casa automobilistica sulla cosiddetta tecnologia diesel BlueTec erano insostenibili in quanto Daimler AG, sarebbe stata consapevole di aver installato sui modelli BlueTec i sistemi ‘defeat device’ per bypassare i controlli sulle emissioni.

    Secondo gli avvocati, i modelli coinvolti in questa citazione emetterebbero emissioni di NOx in media 19 volte superiori rispetto agli standard consentiti negli Stati Uniti.

    In particolare si parla di ML 320, ML 350, GL 320, E320, S350, R320, Classe E, Classe GL, Classe ML, Classe R, Classe S, Classe GLK, Classe GLE e Sprinter.

    Si tratterebbe, quindi, di un apparato simile a quello messo a punto dal Gruppo Volkswagen, che ha portato la casa ad essere citata per lo scandalo denominato ‘Dieselgate’.

    Si stima che il valore della causa sia da uno a cinque miliardi di dollari.

    Leggi l’articolo originale: Usa, Mercedes citata in giudizio per cinque miliardi per pubblicità ingannevole

  • Dalla Cassazione un freno ad Equitalia per l’iscrizione di ipoteca

    Equitalia

    ROMA. 16 MAG. Con un’importate e recente sentenza, n. 9797 del 12 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito due importanti principi di diritto in tema di iscrizione ipotecaria che bacchettano Equitalia ricordandole i diritti del contribuente. Ad evidenziarlo è lo Sportello dei Diritti.

    Il primo principio è che “L’iscrizione ipotecaria  prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere esercitata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

    Il secondo principio: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

    Secondo il tributarista avvocato Maurizio Villani, l’applicazione di questo secondo principio è del resto coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite, avendo annullato l’iscrizione ipotecaria perché non accompagnata da comunicazione al contribuente/soggetto debitore laddove, addirittura, l’adempimento richiesto avrebbe dovuto essere, secondo le Sezioni Unite, quello di una comunicazione preventiva. Se il mancato invio di questa comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria di Equitalia, è corretta in diritto la sentenza che l’ha dichiarata, dando conto della mancanza sia di comunicazione preventiva che di comunicazione successiva.

    Leggi l’articolo originale: Dalla Cassazione un freno ad Equitalia per l’iscrizione di ipoteca

  • Cassazione, multe valide anche senza ordinanza su cartello

    Dalla Cassazione una sentenza che rivoluziona i ricorsi per le multe per i cartelli anche senza ordinanza

    ROMA. 9 MAG. La sentenza 7709 del 2016 della Corte di Cassazione rivoluziona un po’ i ricorsi. Infatti se si pensava di farla franca e di non pagare le multe impugnando una sanzione per assenza dell’indicazione dell’autorizzazione sul retro del cartello stradale che imponeva il limite, ora non è più possibile.

    La Seconda Sezione della Cassazione ha emesso sentenza che mette un freno al proliferare dei ricorsi basati sull’assenza di tale indicazione, pronunciandosi al riguardo con estrema chiarezza.

    Si legge, infatti: “L’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l’illegittimità del segnale’”.

    Ed ancora: “In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare”.

    Per contestare la legittimità dell’apposizione di un cartello, è necessario ricorrere al TAR e non al Giudice di Pace.

    Leggi l’articolo originale: Cassazione, multe valide anche senza ordinanza su cartello

  • Cioccolato fondente, un adorato sconosciuto?

    Il libro dell’ enogastronomo Umberto Curti sul cioccolatoA scuola di cacao

    GENOVA. 16 APR. Premesso che quanto segue non è in alcun modo un punto di vista medico ma solo un contenuto puramente divulgativo, e che soltanto i medici (o altri operatori legalmente abilitati alle professioni sanitarie) possono trattare, prevenire, diagnosticare e curare “ad personam” le diverse patologie…

    Più di 5, e meno di 5, in estrema sintesi mi pare uno slogan che molti dietologi e nutrizionisti, in via generale, sposerebbero. Più di 5, nel senso di consumare più di 5 volte al giorno frutta e verdure fresche, una mission tutto sommato possible, specialmente lungo le sponde del Mediterraneo. Meno di 5, nel senso che quando un prodotto svela in etichetta più di 5 ingredienti e magari un’interminabile sfilza di additivi e conservanti, che a quella ricetta sembrerebbero lontani, beh allora forse è opportuno capire bene il contenuto della confezione…

    Il cioccolato fondente – basta una rapida traversata on line per vederlo celebrato centinaia di volte in tal senso – figura tra gli alimenti che in questi anni la scienza ha maggiormente rivalutato e “apprezzato”, talora anche rimuovendo una serie di pregiudizi e stereotipi che lo riguardavano, fra cui che facesse particolarmente ingrassare, con accumuli d’adipe, ciò che contrasterebbe con le virtù tipiche del cacao, o che provocasse l’acne, la quale viceversa è un’infezione del bulbo pilifero indotta da un batterio (Propionibacterium acnes), o che guastasse i denti, là dove al contrario risulterebbe, in quanto antibatterico, nemico delle carie dentali grazie ai tannini che rallentano la placca. Come sempre, occorre consumarlo con moderazione e buon senso, del resto le persone ragionevoli si attengono, anche nell’alimentarsi, a criteri di misura che sono l’opposto degli eccessi.

    Ma le parole magiche, nel percorso di “riconoscimento” del cacao e cioccolato, paiono in primis caffeina e teobromina.

    La caffeina rientra in una categoria di alcaloidi stimolanti, noti come metilxantine. Nel cacao essa si combina al composto chimico correlato, chiamato teobromina, e ciò produce l’effetto “energizzante”, cui peraltro si può esser più o meno sensibili. La caffeina, si noti bene, presenzia vari alimenti (caffè, thé, guaranà, mate, noci di cola…), ma la teobromina l’ha solo il cacao.

    Secondo approfondimenti svolti presso la “John Hopkins University” di Baltimora (Maryland), a metà degli anni ’90 del secolo scorso, e poi ripresi in moltissime altre sedi, caffeina e teobromina rivelano profili e proprietà farmacologiche simili. Agiscono come energizzanti, ma in modalità diversificate, e sinergicamente realizzano un’azione che motiva il successo, in tutti i sensi e non solo gustativo, del cioccolato (il fondente sta lentamente sorpassando i consumi di quello al latte).

    La caffeina è 30-50 volte più potente della teobromina, ma nel cacao la teobromina è 10 volte la caffeina (la polvere di cacao contiene circa il 2% di teobromina e lo 0,2% di caffeina). Cosicché non è dato precisare quale composto prevalga. Ma di certo il cacao (e il cioccolato che ne è ricco) si presenta come un toccasana psicofisico: molte fonti infatti affermano che, contemporaneamente, favorisca il rilascio di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore; aiuti la concentrazione ed i riflessi; prevenga o rallenti, grazie al molto fosforo, la senilità mnemonica; inoltre avvantaggi le prestazioni muscolari e sportive, favorendo i recuperi di glicogeno; “scaldi” il tono corporeo contro i rigori dell’inverno, grazie al peculiare profilo nutrizionale ed al magnesio, eccetera eccetera.

    Siamo ciò che mangiamo, nel bene e nel male… Come ormai noto, poi, anche a tavola si possono contrastare quei radicali liberi che provocano l’invecchiamento cellulare. Le ricerche hanno quindi indagato i potenziali effetti benefici del cioccolato fondente in virtù del suo alto tenore di flavonoidi, che come spazzini prevengono i “tappi” nelle arterie, e risultano quindi tra i più famosi alleati nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, del colesterolo, del diabete e dei rischi connessi a stress ossidativo.

    Ma le liete scoperte non si sono fermate qui. Il cacao sembra di gran lunga superare in ferro gli spinaci, innalzare le difese immunitarie, avere effetti curativi contro la tosse migliori (grazie alla teobromina) rispetto alla codeina, esser ottimamente tollerato durante la gestazione e in alcuni casi fungere persino da normalizzatore della pressione arteriosa delle gestanti, facilitare la circolazione degli arti inferiori anche in caso di arteriopatie periferiche, idratare e tonificare la pelle (con speciale riferimenti ad alcune parti del corpo), ravvivare i capelli…

    In definitiva (ma per ogni dubbio ed ogni consiglio personalizzato è bene rivolgersi sempre e solo al proprio medico curante e/ o ad un medico dietologo), un bicchiere di buon vino rosso, altro forziere di flavonoidi e di resveratrolo, e un “quadrettone” di cioccolato fondente al giorno parrebbero due preziosi partner del benessere e della salute.

    Se poi si tratta di cioccolato artigianale, e comunque realizzato con burro di cacao, ovvero senza materie grasse sostitutive, e con vaniglia, ovvero senza vanillina chimica, beh…

    Umberto Curti, enogastronomo, www.ligucibario.com

    Leggi l’articolo originale: Cioccolato fondente, un adorato sconosciuto?

  • Latte Oro, la Parmalat si difende su Facebook

    La fanpage su Facebook di Parmalat dove è apparsa la nota

    PARMA. 13 APR. Parmalat in merito alla bufera scoppiata sui social e al paventato sciopero sull’acquisto dei propri prodotti in seguito alla decisione di non acquistare più il latte dagli allevatori liguri per il Latte Oro e i suoi derivati, corre ai ripari pubblicando sulla propria pagina Facebook una nota che riportiamo.

    “Latte Oro ribadisce con forza lo storico legame con la città di Genova e l’impegno assoluto a garantire la massima qualità e la provenienza 100% di latte fresco Italiano da allevamenti selezionati.

    Da molto tempo l’azienda ha avviato una serie di iniziative in favore dei consumatori, dei cittadini e del territorio di Genova, di cui da sempre Latte Oro è una espressione riconosciuta. Le polemiche mediatiche ed i continui attacchi infondati non hanno fatto altro che penalizzare ulteriormente i consumi di latte fresco in un mercato già in forte difficoltà.

    Latte Oro, nonostante il calo dei consumi ha continuato negli ultimi anni a ritirare anche il latte locale – ad esempio – dalla Cooperativa Valpolcevera pagandolo al prezzo di mercato.

    Vista la situazione attuale di crisi dei consumi, e la scadenza degli accordi contrattuali con alcuni conferenti di latte, l’azienda è in questi giorni impegnata in una discussione con i produttori locali riguardante la quantità di latte necessaria alla produzione.

    L’azienda conferma il massimo impegno a sostegno dei consumi e degli investimenti locali anche attraverso il lavoro quotidiano degli oltre cento genovesi che operano sul territorio”.

    Ora la parola passa di nuovo alla rete.

    Facebook: https://www.facebook.com/Parmalat

    Leggi l’articolo originale: Latte Oro, la Parmalat si difende su Facebook

  • Alienazione parentale e figli ostili, il giudice deve indagare

    Una separazione può generare un’ alienazione parentale

    GENOVA. 12 APR. Ancora un passo in avanti per la tutela del diritto dei bambini – figli alla  “bigenitorialità ed alla crescita serena” in caso di separazione personale dei coniugi con la collocazione del minore presso un genitore, di solito la madre.

    E’ quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6919 ove sono stati fissati alcuni importanti principi che si riportano pedissequamente:  ….omissis…Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore… In caso di separazione personale conflittuale tra i coniugi, l’affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L’assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l’atteggiamento ostile (a dimostrare nel caso concreto del genitore collocatario nei confronti dell’altro genitore ) che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall’obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori. Si deve enunciare il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS ( sindrome di alienazione parentale) ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni…..tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentlai con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena”.

    La Cassazione precisa pertanto con chiarezza che è un diritto del bambino mantenere i rapporti con entrambi i genitori, e che tra i requisiti del “Buon genitore” vi è anche quello della sua capacità a mantenere viva e stabile la relazione del minore con l’altro genitore non collocatario.

    Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un padre non affidatario aveva denunciato più volte un atteggiamento denigratorio ed ostile condotto dalla madre nei suoi confronti e tale da determinare una c.d. PAS.

    Ricordiamo genericamente che il bambino affetto da PAS è portato ad idealizzare in modo assoluto il genitore affidatario, schierandosi completamente dalla sua parte e confermando ogni suo sospetto o dubbio nei confronti dell’altro genitore bersagliato che, conseguentemente, viene  totalmente rifiutato con motivazioni assurde, deboli e che, a volte, ricalcano lo stesso linguaggio dell’altro genitore alienante. La Cassazione con la sentenza 6919 censura tale comportamento ed invita i Giudici a verificare la fondatezza delle denunce nonché il peso e ruolo avuto dalla ex moglie nel determinare l’allontanamento della figlia dal padre. (nella foto: una separazione può generare un’ alienazione parentale).

    Avvocato Paola Crucé 

    Leggi l’articolo originale: Alienazione parentale e figli ostili, il giudice deve indagare

  • Olanda verso divieto vendita auto benzina e gasolio dal 2025

    Olanda verso divieto vendita auto benzina e gasolio dal 2025

    L’AIA. 8 APR. Il Governo dell’ Olanda ha avviato il cammino legislativo per vietare, dal 2025, la vendita di automobili con alimentazione a benzina o a gasolio.

    Il provvedimento è sostenuto dal partito Laburista PvdA, che ha ottenuto – nonostante la forte opposizione della Destra VVD – una prima approvazione in Parlamento.

    A sostenere l’iniziativa del PvdA, anche i deputati dei Liberal Democratic D66, dei verdi GroenLinks e del partito ChristenUnie.

    Già nel 2013 il Governo olandese aveva siglato un ‘accordo sull’energia’ per promuovere iniziative ‘verdi’ nell’ambito dell’energia, dell’isolamento termico degli edifici e della riduzione della CO2.

    Nello scorso dicembre l’Olanda con altre quattro nazioni e otto Stati del Nordamerica avevano formato la Zero-Emission Vehicle Alliance per arrivare entro al 2050 alla esclusiva vendita di automobili eco-compatibili.

    Leggi l’articolo originale: Olanda verso divieto vendita auto benzina e gasolio dal 2025

  • Brioche, cornetti, croissant, cominciare bene la giornata

    Brioche al bar, quale scegliere

    GENOVA. 6 APR. Le pago un cappuccio e brioche. Io invece ho preso caffè e cornetto. Io cosa le devo di un croissant e una spremuta?

    Quante volte abbiamo sentito pronunciare queste frasi vicino alle casse dei bar, la mattina, anche senza essere a Vienna? Centinaia. E però la brioche non è mai il cornetto, e il cornetto – o chiffero – non è necessariamente proprio il croissant… In linea generale, per fare subito un poco di chiarezza, la brioche è – o tradizionalmente dovrebbe essere – la ricetta con più burro, più uova e più zucchero, e propone un gonfiore più pronunciato ed una consistenza più soffice. Inoltre, il croissant si può realizzare sin dall’origine anche salato, tanto che molte cosiddette brioche salate sono in realtà croissant.

    Come individuare le migliori produzioni? Come tutelare l’artigianato di qualità? Non si tratta di questioni peregrine, oggi che la chimica, le mutagenesi, le materie grasse sostitutive, l’import di mediocre affidabilità,il dilagare di allergie e intolleranze impongono scelte sempre più consapevoli.

    Prima di tutto “verificando” la materia prima (“burro”, ad esempio, è parola che in sé non significa ormai più nulla) e i tempi di lavorazione, dato che questi lievitati richiedono giuste temperature e zero fretta. E’ bene poi premiare chi fa uso di farine non troppo forti, di crescente naturale, di uova davvero biologiche. E infine, al termine della “filiera”, rivolgersi a quei bar e caffetterie dove i prodotti sono ben riparati da apposite teche, non abbandonati open air, col rischio igienico dei continui contatti e dei colpi di tosse dei clienti…

    Immaginando una “scheda” di degustazione organolettica, un po’ come si fa con vini, olii, formaggi, salumi, mieli, cioccolati…, una brioche o un cornetto di qualità debbono proporre una superficie abbastanza croccante, segno di cottura attenta, e alveolature interne significative, segno che l’impasto ha potuto fermentare lentamente… Il naso avverte un profumo nitido ma non invasivo, e la vaniglia non è sostituita dalla più economica vanillina. La consistenza morbida e lieve fa da preludio ad un sapore dolce, appagante, che fonde le diverse note gustative, ma non troppo zuccherino né aromatizzato, poiché un elenco interminabile di ingredienti, fra cui gli aromi, può “mascherare” difetti vari o un sapore che, senza rinforzi, risulterebbe troppo anonimo…

    Domattina, quindi, colazione dove?

    Umberto Curti, www.ligucibario.com

    Leggi l’articolo originale: Brioche, cornetti, croissant, cominciare bene la giornata